MOZIONE n. 57 del 19/04/2016
Mozione n.57/10^ di iniziativa del Consigliere F. ORSOMARSO recante: "Per un intervento normativo rispetto al recepimento della Direttiva Bolkestein per quanto riguarda gli stabilimenti balneari"

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
premesso che: l'Italia, con i suoi 7.458 chilometri di costa, si distingue per la sua specificità in ambito europeo. Nel nostro Paese, infatti, vi è una larga diffusione sul demanio marittimo di stabilimenti balneari, oggetto di concessione. Il ricorso a tale istituto è motivato dalla natura del bene, appartenente allo Stato ex articolo 822 del codice civile, e destinato, tra l'altro, a soddisfare interessi pubblici;
in Italia il turismo balneare fa registrare in media, un valore aggiunto pari a oltre 800 milioni di euro, con un'incidenza superiore al 3% sul totale dell'economia italiana e con circa 300 mila addetti;
sul territorio nazionale sono circa 28 mila le strutture turistico-ricettive balneari che occupano, nel periodo estivo, non meno di 300 mila persone, alle quali vanno aggiunti tutti i soggetti impiegati nell'indotto;
la Calabria ha una estensione costiera di circa 780 Km che corrisponde al 19% del totale italiano, che esprime un rilevante valore ambientale e paesaggistico, oltre a costituire un'importante fonte di reddito per le zone interessate;
le centinaia e centinaia di stabilimenti balneari e aziende ad uso turistico-ricreativo costituiscono una realtà fondamentale per il sistema turistico-calabrese, imprescindibile volano per l'economia calabrese;
gli stabilimenti balneari sono diffusi in gran parte del territorio costiero della Calabria e, complessivamente, hanno raggiunto importanti livelli di significatività economica, essendo, inoltre, fortemente integrati con l'offerta alberghiera contribuendo significativamente al prodotto interno lordo turistico;
gli stabilimenti balneari, che con le loro peculiarità derivanti da oltre cento anni di storia sono unici nel panorama europeo, nella maggior parte dei casi sono strutture gestite a livello familiare con una forte tradizione alle spalle, piccole imprese individuali o società di persone che offrono i servizi di spiaggia, di piccola ristorazione e di intrattenimento;
le imprese che operano sul demanio marittimo (alberghi, campeggi, ristoranti, stabilimenti balneari, imprese nautiche, eccetera) si trovano attualmente a dover affrontare, oltre all'incertezza economica per il ciclo sfavorevole, anche e soprattutto l'incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza;
la normativa in tema di concessioni ha dato progressivamente sempre più stabilità alla concessione demaniale, al punto che si è passati da una durata annuale ad una durata quadriennale, per poi arrivare ad una durata di sei anni, rinnovabile in modo automatico di sei anni in sei anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo la revoca per motivi legati ad un pubblico interesse;
al rinnovo automatico della concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo si legava anche il cosiddetto "diritto di insistenza" che dava la preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze;
il quadro normativo più certo ha dato la possibilità di investire diversi milioni di euro nelle strutture turistiche ricettive, soprattutto a partire dal 2006, anno in cui, grazie alla previsione al rinnovo automatico, si è assistito a un forte rinnovamento delle strutture balneari;
la Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein, nel consentire la libera circolazione dei servizi e nell'assicurare la libertà di stabilimento (art. 1), individua nel regime concorrenziale il criterio attraverso cui erogare servizi e svolgere le attività commerciali e intellettuali, nell'ottica di una competizione trasparente e transnazionale;
la Direttiva ritiene il servizio erogato dalle imprese balneari un servizio del settore turismo (destinato al consumatore), in quanto tale assoggettabile a gara, con conseguente applicazione delle norme che sovrintendono le procedure ad evidenza pubblica;
nel verificare il rispetto della Direttiva da parte dello Stato italiano, la Commissione Europea, nel 2008, ha rilevato l'incompatibilità con i principi in essa contenuti delle disposizioni rinvenibili nel Codice della Navigazione attinenti al c.d. diritto di insistenza, ossia al diritto di preferenza accordato al concessionario uscente in sede di assegnazione della concessione. La procedura d'infrazione comunitaria che ne è scaturita (n. 2008/4908) ha comportato, per l'ordinamento giuridico interno, la revisione del dettato normativo in contrasto con la Direttiva in argomento;
con il D.L. 194/2009, convertito nella Legge n. 25/2010, l'Italia ha abrogato l'art. 37, comma 2, del Codice della Navigazione contenente la disposizione "incriminata";
al contempo, ha introdotto, con l'art. 1, comma 18, del summenzionato Decreto, una disciplina transitoria, in attesa del riordino complessivo della materia da attuarsi in linea con i principi comunitari. Tale disciplina è consistita nell'introduzione di una proroga ope legis sino al 31.12.2015 delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto. Nel novero delle concessioni beneficiate, sono state comprese soltanto quelle uso turistico ricreativo, nulla disponendo il Decreto in merito alle altre;
con riferimento agli altri tipi di concessioni, è intervenuto l'art. 13 bis del D.L. n. 216/2011, inserito nella Legge di conversione n. 12/2012, prevedendo una proroga sino al 31 dicembre 2012 delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, includendovi espressamente anche le concessioni ad uso diverso da quello turistico-ricreativo;
lo strappo con il diritto comunitario non è stato, però, completamente sanato, in quanto, in sede di conversione del summenzionato D.L. 194/2009, avvenuta con la Legge n. 25 del 2010, il legislatore ha fatto salva la disposizione di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. n. 400/1993 recante il rinnovo automatico di sei anni in sei anni per le concessioni demaniali marittime. L'emendamento, entrato nel corpo della disciplina definitiva, ha comportato l'apertura di una seconda procedura d'infrazione comunitaria (n. 2010/2734), "accessoria" alla prima, legata al permanere del contrasto tra disciplina interna e disciplina europea a causa dell'automatico rinnovo che, pur senza favoritismi per il concessionario uscente, assicurava di fatto allo stesso titolare di mantenere la concessione per moltissimo tempo, così frustando ogni velleità concorrenziale;
il legislatore italiano, in sede di Legge Comunitaria per il 2010 (pubblicata in G.U. il 2.1.2012 n. 1), ha stabilito, per mezzo dell'art. 11, la modifica del Decreto Legge n. 400/1993, abrogando la norma relativa al rinnovo automatico (comma 2 dell'art. 1, convertito con modificazioni dalla Legge n. 494/1993 e successive modificazioni), disponendo altresì la delega al Governo per la revisione dell'intera materia, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi;
con Legge di Stabilità 2013 il legislatore italiano ha disposto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreatìve fino al 31 dicembre 2020;
alcuni Tar italiani hanno sollevato dinanzi la Corte di Giustizia Europea una questione pregiudiziale sulla compatibilità della legge italiana che prevede la proroga automatica e generalizzata della durata delle concessioni demaniali marittime e lacustri per attività turistico-ricettive fino al 2020 con il diritto comunitario;
è notizia recente che nelle cause comunitarie C-67/15 Melis e altri contro la Provincia di Olbia Tempio e altri e C-458/14 - Promoimpresa srl contro Regione Lombardia e altri, riguardanti le concessioni balneari nell'ambito della legislazione nazionale che proroga le concessioni sul demanio marittimo, lacustre e fluviale e rispetto all'esclusione potenziale di operatori economici interessati e all'assenza di procedure di pubblica gara, l'Avvocatura generale, nel richiamare la direttiva Bolkestein (2006/123/CE) relativa ai servizi nel mercato Ue, ha precisato che le convenzioni in questione «non costituiscono "servizi" ai sensi delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici ma "servizi" ai sensi della citata direttiva, secondo la quale, allorché il numero di autorizzazioni disponibili sia necessariamente limitato in ragione della rarità o comunque della limitatezza delle risorse naturali, tali autorizzazioni debbono essere concesse secondo una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata limitata e non possono essere oggetto di una proroga automatica e che, pertanto, la normativa italiana sarebbe contraria al diritto comunitario;
sebbene il parere espresso dall'Avvocatura generale non sia vincolante, tuttavia, in piena indipendenza, propone una soluzione giuridica che, con molta probabilità, come avviene nella generalità dei casi, sarà ripresa nella sentenza che sarà emessa dalla Corte Ue nella prossima primavera;
se la Corte europea portasse avanti la linea più rigida il rischio è che le oltre 30mila imprese che operano sulle coste italiane rischiano di essere "fuori legge" nella prossima stagione estiva;
occorre pertanto sollecitare un maggiore e immediato sforzo unitario da parte delle Regioni e del Governo perché dia una risposta ferma e decisa per dare una certezza a chi fonda il sostentamento proprio e delle famiglie sulle imprese turistiche della balneazione che, tra l'altro, danno anche occupazione e contribuiscono alla tutela delle spiagge;
Impegna la Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria ad agire, in tutte le sedi istituzionali, affinché il Governo ed il Parlamento compiano i necessari interventi legislativi affinché le attività turistico-ricreative sopra richiamate siano escluse, in analogia con altri tipi di attività, dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein nell'ordinamento italiano;
ad attivarsi, congiuntamente al Governo nazionale, per sensibilizzare l'Unione europea sulle peculiarità che caratterizzano le imprese del settore turistico-balneare in Italia e per le quali potrebbero essere individuate soluzioni differenti rispetto a quelle previste dalla direttiva Bolkestein, proponendo alla Commissione europea modifiche volte a escludere le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo dalla "direttiva servizi" o a prevedere per esse una diversa applicazione della direttiva medesima, in virtù della specificità del settore, caratterizzato da rilevanti investimenti materiali e occupazionali, della sua unicità a livello europeo, dei motivi di interesse generale, dì sicurezza e tutela ambientale previsti dalla direttiva medesima quali fattori di esclusione del sussistere della libertà di stabilimento in ragione della vastità delle risorse naturali presenti lungo le coste italiane e della conseguente possibilità di rilascio di nuove concessioni;
a sollecitare il Governo nazionale a valutare ogni più opportuna iniziativa al fine di non penalizzare il settore turistico-balneare e i relativi livelli occupazionali;
a proseguire nell'impegno di raggiungere un accordo tra Governo, regioni e rappresentanti delle organizzazioni del settore turistico-balneare sulle problematiche legate alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, al fine di giungere alla definizione di un quadro legislativo per il settore fondato su una durata delle concessioni proporzionata all'entità degli investimenti e che salvaguardi gli investimenti effettuati dalle imprese stesse.

Allegato:

19/04/2016
F. ORSOMARSO